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... in una città ricca di piacevoli
asperità (sanpietrini, voragini,
lavori in corso & affini) alcuni
ciclisti sfidano i dolori lombari &
l'insieme di lamiere a motore che
s'aggirano ovunque, per
celebrare l'orgoglio ciclistico
una volta a settimana ...
Anniversario CM
Legge n 13 del 1990
PRG (bici)
Art. 89 del PRG

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16-02-1990
REGIONE LAZIO

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7
del 10 marzo 1990

ARTICOLO 1

1. La presente legge detta norme per l' adeguamento del
sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente
alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7
della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed alla legge 28
febbraio 1967, n. 105, al fine di agevolare il traffico
ciclistico, nonchè per lo sviluppo dell' uso della bicicletta
quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico
privato.

ARTICOLO 2

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, negli atti
di programmazione territoriale ed in materia di viabilità e
trasporti della Regione e degli enti locali, nonchè nella
progettazione e nella esecuzione di opere viarie debbono
osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 3

1. Nella progettazione di nuove strade comunali,
vicinali e provinciali, debbono essere previste piste ciclabili,
distinte dalla carreggiata, conformi alle normative
tecniche deliberate dalla Giunta regionale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

1. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività della
deliberazione di cui al precedente articolo 3 inerenti alle
normative tecniche, i nuovi strumenti urbanistici comunali
o le varianti di quelle vigenti devono prevedere sedi
viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità
alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una
rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza
la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente
nell' ambito dei centri abitati.

2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi
viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio
ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse
devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente
protetti ed ugualmente preordinati a consentire la
mobilità dell' utenza, ad uso ciclabile, da individuarsi
graficamente negli elaborati di piano.

ARTICOLO 5

1. Nell' ambito del territorio dei parchi e delle riserve
naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi,
d' intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla
progettazione e realizzazione di piste ciclopedonali.

2. La Regione, lungo le alzaie dei corsi d' acqua di
pertinenza del demanio regionale, predispone entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il
progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il
sistema viario esistente, da realizzarsi attraverso piani di
attuazione annuali.

3. Al fine di favorire la mobilità dell' utenza ciclistica,
in condizioni di maggior sicurezza, la Regione, entro la
data di cui al precedente secondo comma, provvede,
altresì ad elaborare e diffondere una cartografia della
viabilità regionale secondo l' intensità del traffico e le
caratteristiche ambientali, nonchè a predisporre la
relativa segnaletica da installarsi da parte degli enti locali
competenti.

ARTICOLO 6

1. Scaduto il termine di cui al primo comma del
precedente articolo 4, l' amministrazione regionale, per
quanto di competenza, non può formulare pareri
favorevoli nè procedere all' approvazione dei progetti di
fattibilità , di massima od esecutivi inerenti a nuove strade
di cui al precedente articolo 3 o a modifica di quelli
esistenti, nè disporre la concessione di contributi previsti
dalla legislazione vigente in materia di viabilità
d' interesse generale, per opere viarie prive di piste
ciclabili.

ARTICOLO 7

1. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo
le previsioni del piano regionale dei trasporti, una quota
non inferiore al 10 per cento dell' area relativa,
adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al
parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti
parcheggi ad hoc per le biciclette, adeguatamente
attrezzati.

ARTICOLO 8

1. La Regione concede annualmente ai comuni singoli
od associati, alle province, ai consorzi dei parchi
regionali, contributi in conto capitale nella misura del 50
per cento della spesa ammissibile, per l' introduzione del
sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei
ciclisti, mediante la realizzazione od identificazione dei
percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di
parcheggi attrezzati dedicati alle biciclette.

2. Per il 1990 gli enti interessati, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presentano le domande di contributo, corredate da
adeguati elaborati sull' intervento da attuarsi, alla Giunta
regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i
sessanta giorni successivi, sentita la commissione
consiliare permanente competente.

3. Per gli anni successivi le domande devono essere
presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 9
1. I comuni, nell' esercizio delle funzioni di propria
competenza, assumono iniziative per agevolare l' attività
di noleggio, riparazione e custodia dei cicli.

ARTICOLO 10

1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate
per il 1990:
a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste
dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;
b) la concessione di contributi in conto capitale di
L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma
del precedente articolo 8.
2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo
comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall' esercizio
finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi
del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12
aprile 1977, n. 15.
3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti:
lettera a), primo comma, determinati in lire 250
milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di
cassa del capitolo n. 11224;
lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000
milioni mediante riduzione per pari importo della
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo n. 11224.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo
allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate
per il 1990:
a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste
dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;
b) la concessione di contributi in conto capitale di
L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma
del precedente articolo 8.
2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo
comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall' esercizio
finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi
del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12
aprile 1977, n. 15.
3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti:
lettera a), primo comma, determinati in lire 250
milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di
cassa del capitolo n. 11224;
lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000
milioni mediante riduzione per pari importo della
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo n. 11224.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo
allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
capitolo n. 1228 << Spese dirette della Regione per la
realizzazione di un sistema di piste ciclabili sulle alzaie dei
corsi d' acqua e per elaborazioni cartografiche >>, L. 250
milioni;

1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate
per il 1990:
a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste
dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;
b) la concessione di contributi in conto capitale di
L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma
del precedente articolo 8.
2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo
comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall' esercizio
finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi
del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12
aprile 1977, n. 15.
3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti:
lettera a), primo comma, determinati in lire 250
milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di
cassa del capitolo n. 11224;
lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000
milioni mediante riduzione per pari importo della
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo n. 11224.
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo
allo stato di previsione delle spese del bilancio per
l' esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
OMISSIS
capitolo n. 1229 << Contributi in conto capitale a
province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di
infrastrutture a favore dell' uso delle biciclette >>, L. 5.000
milioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1990
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3
febbraio 1990.