
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16-02-1990
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ARTICOLO 1 1. La presente legge detta norme per l' adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine di agevolare il traffico ciclistico, nonchè per lo sviluppo dell' uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato. |
ARTICOLO 2 1. Per le finalità di cui al precedente articolo, negli atti di programmazione territoriale ed in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonchè nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie debbono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli. |
ARTICOLO 3 1. Nella progettazione di nuove strade comunali, vicinali e provinciali, debbono essere previste piste ciclabili, distinte dalla carreggiata, conformi alle normative tecniche deliberate dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
ARTICOLO 4 1. Decorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente articolo 3 inerenti alle normative tecniche, i nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelle vigenti devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente nell' ambito dei centri abitati. 2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente protetti ed ugualmente preordinati a consentire la mobilità dell' utenza, ad uso ciclabile, da individuarsi graficamente negli elaborati di piano. |
ARTICOLO 5 1. Nell' ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d' intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclopedonali. 2. La Regione, lungo le alzaie dei corsi d' acqua di pertinenza del demanio regionale, predispone entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente, da realizzarsi attraverso piani di attuazione annuali. 3. Al fine di favorire la mobilità dell' utenza ciclistica, in condizioni di maggior sicurezza, la Regione, entro la data di cui al precedente secondo comma, provvede, altresì ad elaborare e diffondere una cartografia della viabilità regionale secondo l' intensità del traffico e le caratteristiche ambientali, nonchè a predisporre la relativa segnaletica da installarsi da parte degli enti locali competenti. |
ARTICOLO 6 1. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 4, l' amministrazione regionale, per quanto di competenza, non può formulare pareri favorevoli nè procedere all' approvazione dei progetti di fattibilità , di massima od esecutivi inerenti a nuove strade di cui al precedente articolo 3 o a modifica di quelli esistenti, nè disporre la concessione di contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di viabilità d' interesse generale, per opere viarie prive di piste ciclabili. |
ARTICOLO 7 1. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del piano regionale dei trasporti, una quota non inferiore al 10 per cento dell' area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi ad hoc per le biciclette, adeguatamente attrezzati. |
ARTICOLO 8 1. La Regione concede annualmente ai comuni singoli od associati, alle province, ai consorzi dei parchi regionali, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, per l' introduzione del sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione od identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di parcheggi attrezzati dedicati alle biciclette. 2. Per il 1990 gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull' intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i sessanta giorni successivi, sentita la commissione consiliare permanente competente. 3. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. |
ARTICOLO 9 1. I comuni, nell' esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono iniziative per agevolare l' attività di noleggio, riparazione e custodia dei cicli. |
ARTICOLO 10 1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate per il 1990: a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5; b) la concessione di contributi in conto capitale di L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8. 2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti: lettera a), primo comma, determinati in lire 250 milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224; lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224. 4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli: 1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate per il 1990: a) la spesa di lire 250 milioni per le finalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5; b) la concessione di contributi in conto capitale di L. 5.000 milioni per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8. 2. Al finanziamento degli oneri previsti al primo comma, lettera a), si provvederà a decorrere dall' esercizio finanziario 1990 del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del quarto comma, articolo 6, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 3. Al finanziamento degli oneri previsti dalle precedenti: lettera a), primo comma, determinati in lire 250 milioni mediante riduzione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224; lettera b), primo comma, determinati in L. 5.000 milioni mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 11224. 4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli: capitolo n. 1228 << Spese dirette della Regione per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili sulle alzaie dei corsi d' acqua e per elaborazioni cartografiche >>, L. 250 milioni; 1. Per l' attuazione della presente legge sono autorizzate |