... in una città ricca di piacevoli
asperità (sanpietrini, voragini,
lavori in corso & affini) alcuni
ciclisti sfidano i dolori lombari &
l'insieme di lamiere a motore che
s'aggirano ovunque, per
celebrare l'orgoglio ciclistico
una volta a settimana ...
Art. 89. Percorsi pedonali e ciclabili
1. Le aree ed i percorsi pedonali e ciclabili devono rispondere alle indicazioni
del
Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992, n.285 e successive modifiche ed
integrazioni) e delle normative specifiche di riferimento (Legge Regione Lazio
del
16/02/1990; Legge 28/06/1991, n. 208; C.M. 31/03/1993 n. 432; DPR 24/7/1996, n.
503; Legge 19/10/1998, n. 366; DM 30/11/1999, n. 557).
2. Nel PRG è recepita la rete dei principali percorsi pedonali e ciclabili
secondo le
indicazioni del Piano Generale del Traffico adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 84 del 28/06/1999. Il disegno di tale rete ha un valore di massima
e sarà
integrato e precisato sia in ambito degli strumenti attuativi del Piano Regolatore,
sia
mediante progetti di pubblica utilità, in attuazione del Piano Urbano del
traffico e dei
suoi futuri aggiornamenti.
3. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non
deve
essere inferiore a m. 1,50 e le dimensioni devono rispettare le indicazioni date
nell'art.
4 (punto 3) in riferimento al Decreto del 5/11/2001 (Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade). I percorsi pedonali, qualora siano affiancati
a
carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo
o da
un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono
essere
adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in
corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
4. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la
continuità
plano-altimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento
mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una
adeguata
visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
5. Nelle aree urbane, i percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi
viarie
esistenti, marciapiedi compresi, oppure nell'ambito di interventi di riqualificazione
della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi urbani
e di quartiere.
6. I progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al punto 1,
che prevedano
anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono
considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilita'
ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni,
accessi a nodi attrattivi, ecc.).
7. Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità
dovranno essere
realizzate, ove possibile, su sede propria. Esse potranno essere realizzate
contestualmente agli stessi, all'interno delle fasce di rispetto e/o di ambientazione
e in
modo compatibile agli interventi di ambientazione.
8. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, i percorsi
ciclabili
devono essere, ove possibile, adeguatamente protetti e separati dai pedoni e dal
traffico
veicolare.
9. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista ciclabile, oltre a garantire
la
continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare
le segnalazioni di
attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata
visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. Negli attraversamenti
a raso
su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste
ciclabili
su corsia riservata devono, in genere, affiancarsi al lato interno di quelli pedonali.
10. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del piano
regionale dei trasporti, una quota non inferiore al 10 per cento dell'area relativa,
adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette.
Dovranno
inoltre essere previsti parcheggi ad hoc per le biciclette, adeguatamente attrezzati.
(Legge regione Lazio 16/02/1990 n.13).
11. In sede di progettazione delle infrastrutture della mobilità e di pianificazione
urbanistica attutiva delle aree dei Nodi di Interscambio e delle Aree ferroviarie
e delle
stazioni di cui ai precedenti articoli, nonché in sede di pianificazione
urbanistica
attuativa dei comprensori di qualsiasi tipo posti in un raggio di influenza che
va dai
500m ai 2000m dai suddetti nodi o da importanti poli attrattivi di tipo commerciale,
culturale, è fatto obbligo progettare e realizzare, nelle fasce di pertinenza
della
viabilità esistente e di progetto e negli spazi pubblici, una adeguata
rete di percorsi
pedonali e ciclabili di adduzione in sede propria secondo le indicazioni riportate
nell'allegato normativo relativo ai Nodi di interscambio.
12. Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alle Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001 ed alla
normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, [(D.P.R. 24/07/1996,
n.
503, Titolo II - artt.4, 5 e 6)], secondo quanto previsto dall'art.
76, comma 6. Per le
piste ciclabili si rinvia al Regolamento ministeriale di cui al Decreto 30/11/1999
n. 557
e agli altri provvedimenti di cui al comma 1.